[1](Art. 127 T. U. 1926).
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222))
Testo vigente dal 11 dicembre 2016
[1](Art. 127 T. U. 1926).
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222))
Testo vigente dal 11 dicembre 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 13 settembre 1977 al 11 dicembre 2016. 20 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Non puo' esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorita' locale di pubblica sicurezza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art126 · fonte del testo
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