Articolo abrogato dal d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311.
Abrogato dal 17 agosto 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 maggio 2001, n. 311.
Abrogato dal 17 agosto 2001
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1998 al 17 agosto 2001. 47 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Art. 125 T. U. 1926).
tolto: Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 121 senza licenza del questore.
tolto: In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, la licenza agli stranieri puo' essere conceduta dall'autorita' locale di pubblica sicurezza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art124 · fonte del testo
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