[1](Art. 106 T. U. 1926).

[2]Non si puo' esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza.74 ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311)).

[3]Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorita' locale, puo' vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attivita' indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti. 66

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

66

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 163, comma 2, lettera c) che "Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi: [...] c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attivita' di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311

74

Il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato l'art. 108, primo comma, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attivita' ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorita' di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 17 agosto 2001

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 262/2005

    Questione infondata
    1 luglio 2005

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riordino della legislazione nazionale del turismo), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,…

    Art. 109 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 8 Riforma della legislazione nazionale del turismo · Art. 3 cost. · Art. 86 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 144/1970

    Questione infondata
    16 luglio 1970

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 41 e segg. della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773) secondo cui non si può affittare camere o appartamenti mobiliati o altrimenti dare alloggio per mercede senza una preventiva dichiarazione all'autorità locale di P.S.. La norma impugnata, che va letta in collegamento con la legge 16 giugno 1939, n. 1111, relativa alla disciplina degli affittacamere, si riferisce esclusivamente all'attività economica, professionalmente esercitata, della locazione di appartamenti ammobiliati, e pertanto va posta in relazione non già con la disciplina costituzionale della proprietà privata, ma a quella della iniziativa economica privata: e poiché questa, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, deve svolgersi, tra l'altro, in modo da non recare danno alla sicurezza, intesa come garanzia di un normale vivere civile in un ordine democratico, non possono considerarsi illegittime sotto questo profilo quelle norme che richiedono per l'esercizio di attività economiche licenze ed autorizzazioni, quando occorra, anche di polizia. Nel caso in esame, l'art. 108 è diretto proprio a tutelare in via preventiva quella sicurezza del vivere civile che può essere compromessa - se il locatore non da' affidamento - la' dove si avvicendano persone di varia e diversa provenienza.

    Art. 108 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 109 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 145 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 1 Sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 17 agosto 2001

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1998 al 17 agosto 2001. 11 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: La dichiarazione e' valida esclusivamente per i locali in essa indicati aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311

    Il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato l'art. 108, primo comma, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attivita' ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorita' di pubblica sicurezza.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art108 · fonte del testo