[1]Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano, per natura e convenienza economica, ad essere irrigati con notevole utilita' generale, la quantita' d'acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita dell'acqua, in base al quale sara' commisurato il contributo obbligatorio.

[2]Tali indicazioni, in base ai risultati dell'istruttoria, sono stabilite col decreto di concessione, o in altro successivo, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

[3]I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili, come le quote consorziali indicate nell'ultimo comma dell'articolo 68.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art83 · fonte del testo