[1]Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potra', sentito il Consiglio Superiore, essere inclusa nel disciplinare la facolta' di riscatto con le condizioni e modalita' da determinare nel disciplinare stesso.

[2]Alla facolta' del riscatto sono condizionate le concessioni di derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non e' proprietario dei terreni da irrigare.

[3]Il riscatto viene esercitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

[4]Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in passato alienato a terzi, in tutto o in parte, i terreni cui l'acqua era destinata, riservandosi la disponibilita' di essa, i proprietari subingrediti in detti terreni, cui l'acqua serve, hanno diritto, singolarmente o riuniti in consorzio, di riscattare il diritto d'uso, qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della presente legge.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art32 · fonte del testo