[1]Il contumace puo', sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni; ma avranno effetto le sentenze gia' pronunciate in giudizio.

[2]Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o fare eseguire la prova contraria, non puo' valersi di questo mezzo di prova.

[3]In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all'articolo 283 del Codice di procedura civile, sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella attribuita ad un terzo.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art177 · fonte del testo