[1]Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma e nei termini dell'articolo 156, la citazione si ha come non avvenuta, salvi tutti gli altri effetti del ricorso.

[2]Il convenuto puo' tuttavia, nei tre giorni successivi, depositare copia del ricorso a lui notificata, e gli eventuali documenti, e chiedere che sia delegato il giudice.

[3]Se proponga domande riconvenzionali, deve notificarle al ricorrente nelle forme stabilite nell'articolo 151.

[4]Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non sia stato citato in persona propria, non comparisca, il giudice dispone che sia rinnovata la notificazione del ricorso per l'udienza che fissa, ed alla quale rinvia la causa; nella nuova notificazione deve essere avvertito il convenuto, che non comparendo, la causa sara' proseguita in sua contumacia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art176 · fonte del testo