Art. 39 — Obbligo di rapporto
Articolo abrogato dalla l. 21 ottobre 1988, n. 455.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Articolo abrogato dalla l. 21 ottobre 1988, n. 455.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1988 al 1 gennaio 1989. 100 parole tolte, 7 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: 1. I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, nonche' gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo di polizia valutaria, i quali, nell'eercizio delle loro funzioni, accertano l'esistenza di reati di cui al presente titolo, riferiscono all'autorita' giudiziaria ed al presidente dell'ufficio italiano dei cambi.
tolto: ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte dellaaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 tolto: ottobre 1988, n. 455 e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso. aggiunto: OTTOBRE 1988, N. 455
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;148~art39 · fonte del testo
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