Art. 6 — T. U. 1926, art. 3
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. 107 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I sottufficiali e i militari di truppa del Regio esercito, della marina e dell'aeronautica non possono esercitare il diritto elettorale finche' si trovano sotto le armi, fatta eccezione per i marescialli e per i gradi corrispondenti.
tolto: Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato, compresi i militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale quando prestino effettivo servizio.
tolto: Il comandante di zona della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale deve, non oltre il giovedi' anteriore alla elezione, trasmettere al podesta' di ciascun comune l'elenco dei militi mobilitati in servizio ed inscritti nelle liste del comune stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art6 · fonte del testo
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