Art. 59 — T. U. 1926, art. 48
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. 322 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Il presidente e' designato dal primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi il comune fra i magistrati, anche del Pubblico Ministero, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa.
tolto: In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente del seggio gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del Regio esercito, della marina e dell'aeronautica, di riserva, a riposo od in posizione ausiliaria speciale, di grado non inferiore a capitano, gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di grado non inferiore a centurione, quando non siano mobilitati per servizio, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, gli avvocati e procuratori erariali, i vice-pretori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa, purche' non appartengano a corpi armati o militarizzati a servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni.
tolto: La enumerazione di queste categorie, salvo per quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.
tolto: Per procedere a queste designazioni i presidenti delle Corti d'appello debbono in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni per mezzo dei funzionari da essi dipendenti, ovvero per mezzo delle locali autorita' giudiziarie.
tolto: Delle designazioni, di cui sopra, e' data notizia ai magistrati ed ai cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici, ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.
tolto: Al presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposta dal comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennita' di viaggio e di soggiorno spettante agli impiegati dello Stato dei gradi 5° e 6° di cui al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art59 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.