Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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3 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1933 al 9 maggio 2025. 242 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'organo che a norma dell'art. 47, comma quarto, fa le proposte dei candidati per ciascuna Confederazione nazionale di associazioni sindacali legalmente riconosciute e' il seguente:
tolto: il Consiglio nazionale per la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori; l'Assemblea generale per la Confederazione generale fascista dell'industria italiana e per la Confederazione nazionale fascista del commercio; il Consiglio nazionale per la Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne, per la Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, per la Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione; il Congresso per le Confederazioni nazionali dei sindacati fascisti dell'agricoltura, dei sindacati fascisti dell'industria, dei sindacati fascisti del commercio, dei sindacati fascisti delle comunicazioni interne, della gente del mare e dell'aria; dei sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione; il Congresso nazionale per la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.
tolto: Qualora l'Organo confederale, cui spetta, a norma dell'articolo sopracitato e del presente articolo, la facolta' di proporre i candidati, sia sciolto in applicazione dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e non si possa ricostituire l'amministrazione ordinaria, procedera' alle proposte, entro il termine prescritto, in luogo dell'organo statutario, una speciale assemblea formata dal commissario governativo e dagli stessi dirigenti, rappresentanti e delegati delle associazioni sindacali dipendenti, delle organizzazioni e degli enti, che, secondo lo statuto della singola Confederazione, dovrebbero concorrere a costituire l'organo ordinario.
tolto: Alla convocazione e votazione della speciale assemblea si applicano, in quanto sia possibile, le norme dell'articolo 47.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art49 · fonte del testo
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