Art. 29 — T. U. 1926, art. 27
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. 171 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La Commissione elettorale provinciale:
tolto: 1° Esamina tutte le operazioni compiute dal podesta' e decide sui reclami presentati contro di esse;
tolto: 2° Decide sulle nuove domande d'inscrizione o di cancellazione, che possano esserle direttamente pervenute;
tolto: 3° Cancella dagli elenchi proposti dal podesta' i cittadini indebitamente inscritti, e mantiene inscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo. La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dal podesta'; ma puo' anche inscrivere di ufficio coloro, pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato, di cui al secondo comma dell'articolo 12.
tolto: Essa deve radunarsi entro i 10 giorni successivi a quello, nel quale ricevette gli atti e i documenti.
tolto: Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate, e quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art29 · fonte del testo
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