Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. 82 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nella prima attuazione della presente legge, gli elettori, che siansi precedentemente avvalsi della facolta' prevista nei comma 3° e 4° dell'articolo 12 del testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, saranno reinscritti nelle liste del comune nelle quali trovami presentemente compresi, quando non manifestino una diversa volonta' e quando consti, comunque, che posseggano uno dei requisiti voluti dall'articolo 2.
tolto: E' prescritto l'obbligo della notificazione agl'interessati, nel caso che non possa procedersi alla reinscrizione nelle liste nelle forme di cui al comma precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art128 · fonte del testo
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