Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 73/1994

    Questione inammissibile
    3 marzo 1994

    Difetta di rilevanza, essendosi censurata una norma ormai abrogata che non esplica più il suo effetto nel giudizio 'a quò, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, nella parte in cui prevede la decadenza automatica dell'impiegato di enti locali in seguito a condanna penale passata in giudicato, per determinati reati, senza la previsione di un procedimento disciplinare, in violazione del principio di proporzione tra infrazione e sanzione. Nel giudizio 'a quò, infatti, trova applicazione la legge 7 febbraio 1990, n. 19, che ha stabilito che "il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale" e che "è abrogata ogni contraria disposizione di legge", salva l'inflizione della destituzione all'esito del procedimento disciplinare e con previsione della riammissione in servizio, a domanda, per i pubblici dipendenti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, siano incorsi nella destituzione di diritto. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383). - Con riferimento alla norma oggetto dell'attuale questione O. n. 302/1990. Cfr. inoltre S. nn. 971/1988, 197/1993, 134/1992 e 415/1991, nonché O. n. 403/1992. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 9 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 ottobre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. 8 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990 aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. tolto: 142 aggiunto: 267

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art9 · fonte del testo