Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 2/1962

    Ha colpito questo articolo
    30 gennaio 1962

    Gli articoli 195 del T.U. finanza locale e 332, quinto comma, del T.U. legge com. e prov., nonostante che nella loro formulazione si usi, rispettivamente, il termine di "tassa" per l'occupazione del suolo pubblico e quello di "aumenti di imposte, tasse e contributi", appaiono sicuramente compresi nell'ambito di applicazione dell'art. 23 della Costituzione, perché da molteplici elementi risulta che si tratta di prestazioni imposte, rispetto alle quali è spesso del tutto irrilevante ogni manifestazione di volontà del contribuente. Ne' sempre si può ravvisare nelle norme contenute negli articoli suddetti la prestazione di un'utilità da parte dell'ente impositore, e tanto meno la sussistenza di un rapporto di equivalenza economica fra l'eventuale servizio o bene prestato al privato e la prestazione richiesta a questi, e ciò è ancora più evidente quando intervengano successive sopraimposizioni, destinate in ogni caso ad alterare tale rapporto.

    Art. 195 Testo unico la finanza locale · Art. 332 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 9 Disposizioni in materia di finanza locale · Art. 23 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 20/1963

    Questione infondata
    16 marzo 1963

    Vedi: Sent. 24/56 C (Nella specie era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 332, comma quinto, del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 2 del 23 gennaio 1962).

    Art. 332 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 23 cost. · Art. 9 Disposizioni in materia di finanza locale · Art. 136 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1934

1934oggi
  1. 13 ottobre 2000 — oggiabrogatoper 26 anni
  2. 13 giugno 1990 — 13 ottobre 2000abrogatoper 10 anni
  3. 8 novembre 1962 — 13 giugno 1990per 28 anni
  4. 4 febbraio 1962 — 8 novembre 1962per 9 mesi
  5. 15 ottobre 1960 — 4 febbraio 1962per un anno
  6. 12 maggio 1955 — 15 ottobre 1960per 5 anni
  7. 23 ottobre 1954 — 12 maggio 1955per 7 mesi
  8. 20 luglio 1952 — 23 ottobre 1954per 2 anni
  9. 20 gennaio 1952 — 20 luglio 1952per 6 mesi
  10. 1 maggio 1948 — 20 gennaio 1952per 4 anni
  11. 24 aprile 1947 — 1 maggio 1948per un anno
  12. 17 marzo 1934 — 24 aprile 1947testo originarioper 13 anni

Che cosa è cambiato dal 13 ottobre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. 8 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990 aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. tolto: 142 aggiunto: 267

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art332 · fonte del testo