Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la ordinanza di cui in epigrafe, e ordina la restituzione degli atti al pretore di Fermo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASS…
Art. 106 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 107 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 108 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 109 Testo unico della legge comunale e provinciale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 ottobre 2000. 146 parole tolte, 14 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole e' ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.aggiunto: Testo unico-art. 107
tolto: L'agente o funzionario e' tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Podesta'.
tolto: La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, e' determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Podesta', il quale puo' anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione prevista dal presente articolo.
tolto: I provvedimenti del Podesta' sono pubblicati, mediante affissione all'albo pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni.
tolto: L'oblazione non e' ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art107 · fonte del testo
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