Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).
[1]Contenuto della sentenza
[2](articolo 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
[3]1. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano ed e' intestata alla Repubblica italiana. 2. La sentenza deve contenere:
- a)l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
- b)la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
- c)le richieste delle parti;
- d)la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilita' o di nullita' dell'atto;
- e)il dispositivo. 3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed e' sottoscritta dal presidente e dall'estensore.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
