Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).

[1]Contenuto della sentenza

[2](articolo 36 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

[3]1. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano ed e' intestata alla Repubblica italiana. 2. La sentenza deve contenere:

  • a)l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
  • b)la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
  • c)le richieste delle parti;
  • d)la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilita' o di nullita' dell'atto;
  • e)il dispositivo. 3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed e' sottoscritta dal presidente e dall'estensore.

Testo vigente dal 28 novembre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art85 · fonte del testo