Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).

[1]Trattamento dei componenti del Consiglio di presidenza

[2](articolo 27 del decreto legislativo n. 545 del 1992)

[3]1. ((I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarita' dell'ufficio)). 1-bis. ((Il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, e' corrisposto:

  • a)ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5;
  • b)ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella D, aumentato del 50 per cento per il presidente)). 1-ter. ((Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)). 2. Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato.

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2024 al 1 gennaio 2026. 31 parole tolte, 114 parole aggiunte in 3 capoversi.

1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie tolto: conservando aggiunto: e conservano la titolarita' dell'ufficio tolto: ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile,a quella piu' elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di corte di giustizia tributaria di primo e secondo gradoaggiunto: . 1-bis. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, e' corrisposto:

aggiunto: a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5;

aggiunto: b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella D, aumentato del 50 per cento per il presidente. 1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 2. Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art34 · fonte del testo