Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Imposta su biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza
[2](articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)
[3]1. Sui biglietti a prezzo ridotto venduti a spettatori o partecipanti appartenenti a categorie diverse da quelle previste dall'articolo 30 e sui biglietti gratuiti concessi in eccedenza alle percentuali di cui all'articolo 32 l'imposta e' dovuta in relazione ai prezzi interi stabiliti per i corrispondenti biglietti a pagamento.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
