Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 100). Fonte: art. 100, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 174, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Biglietti gratuiti per i grandi invalidi

[2](articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

[3]1. L'imposta non e' dovuta sui biglietti gratuiti concessi dagli esercenti ai grandi invalidi di guerra e ai loro accompagnatori per l'ingresso nei luoghi ove si svolgono spettacoli. 2. Per beneficiare della suddetta concessione i grandi invalidi di guerra devono comprovare la loro identita' personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra ed eventualmente il diritto a fruire dell'accompagnatore mediante il libretto ferroviario emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 28 novembre 2024

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;174~art31 · fonte del testo