Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parita' dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano puo' chiedere che si voti per gruppi linguistici. Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso puo' impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Testo vigente dal 20 novembre 1972

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 190/1976

    Parametro
    22 luglio 1976

    dichiara: a) inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo; 3, commi terzo, quarto, quinto e sesto; 5, comma secondo, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, recante " Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica", proposte con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 8, n…

    Art. 2 Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 9 Testo unico costituzionali · Art. 16 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art56 · fonte del testo