[1]Le disposizioni di cui all'art. 25, secondo e quarto comma, del presente statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

[2]Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI

Testo vigente dal 20 novembre 1972

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670~art115 · fonte del testo