[1](Art. 16, Legge 14 agosto 1862, n. 800),

[2]La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.

Testo vigente dal 1 agosto 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art16 · fonte del testo