((E' istituito per il servizio dei Consigli provinciali dell'economia corporativa un ruolo di ispettori, composto di sei posti di cui tre di grado quinto e tre di grado sesto. Tali posti s'intendono aggiunti al ruolo dei direttori degli Uffici provinciali dell'economia corporativa di cui all'art. 72. Alle norme per l'assunzione del relativo personale sara' provveduto con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze». Le spese per il personale del suddetto ruolo di ispettori sono interamente a carico dei bilanci dei Consigli provinciali dell'economia corporativa; esse vengono pero' anticipate dal Tesoro dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 75 e 76, e sono ripartite tra i Consigli, con lo stessa decreto e nella stessa proporzione con cui si effettua la ripartizione delle spese per l'altro personale dei ruoli statali)).

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art74bis · fonte del testo