[1](Art. 10, comma secondo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

[2]((Con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il Consiglio di Stato, alle tabelle organiche del Ministero delle corporazioni saranno aggiunti i ruoli del personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa che, a norma del precedente art. 41, e' personale di Stato)).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art72 · fonte del testo