Art. 7 — (L) Presupposti e limiti del potere di allontanamento
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.
Abrogato dal 11 aprile 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.
Abrogato dal 11 aprile 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2002 al 11 aprile 2007. 214 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Alle disposizioni di cui agli articoli da l a 6, concernenti l'ingresso o il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Unione europea nel territorio della Repubblica, nonche' al loro allontanamento dal territorio stesso, puo' derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo. La sola esistenza di condanne penali non puo' automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti. La scadenza del documento di identita' che ha permesso l'ingresso nel territorio della Repubblica delle persone indicate agli articoli l, 2 e 3 non puo' giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale. Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato. Le malattie o infermita' che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'allegato A al presente decreto. Le malattie o infermita' che insorgono successivamente al provvedimento di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'articolo 6, non possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica del cittadino di altro Stato membro dell'Unione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-18;52~art7 · fonte del testo
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