Art. 12 — (L) Validità quinquennale dei passaporti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.
Abrogato dal 11 aprile 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.
Abrogato dal 11 aprile 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2002
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2002 al 11 aprile 2007. 40 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validita' dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri dell'Unione europea al fine di esercitarvi una attivita' indipendente oppure subordinata, e' stabilita in anni cinque.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-18;52~art12 · fonte del testo
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