(Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale) Sino alla completa operativita' della trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo 20, comma 4, il Comune comunica la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate. L'ufficio locale elimina le relative iscrizioni. Per le persone nate all'estero, o delle quali non si e' potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l'ufficio locale quello presso il Tribunale e presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

Testo vigente dal 13 febbraio 2003

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;312~art47 · fonte del testo