L'autorita' che emette i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono i ricorsi avverso questi ne da' comunicazione all'ufficio centrale senza ritardo. Il Ministero della giustizia comunica senza ritardo all'ufficio centrale il decreto di grazia. Il Comune competente comunica senza ritardo all'ufficio centrale l'avvenuta morte della persona. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' tecnico operative per consentire la rapida trasmissione, anche telematica, dei provvedimenti e delle informazioni, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalita' telematiche, per le modalita' telematiche e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Testo vigente dal 13 febbraio 2003

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;312~art20 · fonte del testo