Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Abrogato dal 1 maggio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Abrogato dal 1 maggio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004. 233 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: di beni culturali dal territorio dell'Unione europea (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 11) 1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A di questo Testo Unico e' disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo. 2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE e' rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione previsto dall'articolo 66, comma 3, ed e' valida per sei mesi. La licenza di esportazione e' altresi' rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi. 3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato A di questo Testo Unico, l'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea in conformita' all'assenso espresso dal Ministero a norma dell'articolo 69, comma 4. 4. Le disposizioni della sezione I di questo Capo e dell'articolo 134 non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validita' della licenza medesima. 5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorita' competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunita' europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art72 · fonte del testo
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