Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 58, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004. 207 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 30; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. e) 1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprieta' o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. 2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:

tolto: a) dal proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito;

tolto: b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;

tolto: c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. 3. La denuncia e' presentata al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene. 4. La denuncia contiene:

tolto: a) i dati identificativi dell'alienante e dell'acquirente;

tolto: b) i dati identificativi dei beni alienati;

tolto: c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni alienati;

tolto: d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'alienazione;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: e) l'indicazione del domicilio in Italia dell'alienante e dell'acquirente ai fini delle eventuali comunicazioni previste da questo Titolo. 5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art58 · fonte del testo