Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Abrogato dal 1 maggio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Abrogato dal 1 maggio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004. 157 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: in materia di affissione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13) 1. Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 50, colloca o affigge cartelli o altri mezzi di pubblicita' sugli edifici e nei luoghi di interesse storico o artistico, o in prossimita' di essi, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000. 2. Il responsabile della violazione e' inoltre tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicita', nel termine assegnato dal soprintendente. In caso di inottemperanza, il soprintendente provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. 3. Nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 50, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art133 · fonte del testo
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