Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Iscrizione all'anagrafe tributaria e cancellazioni (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)
[2]1. Sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le societa', associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalita' giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell'articolo 1, o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale a norma dell'articolo 3. 2. Le modalita' per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
