Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO

[2]Art. 1.

[3]Compiti dell'anagrafe tributaria (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

[4]1. L'anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli Uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonche' i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari. 2. I dati e le notizie raccolti sono comunicati agli organi preposti agli accertamenti ed ai controlli relativi all'applicazione dei tributi e, in particolare, ai fini della valutazione della complessiva capacita' contributiva e degli adempimenti conseguenziali di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale. 3. Sulla base dei dati in suo possesso l'anagrafe tributaria provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art1 · fonte del testo