Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1908 al 16 dicembre 2009. 163 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: L'impiegato puo' essere collocato in aspettativa per causa di provata infermita' o per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare: nei due ultimi casi non ha diritto ad alcuna parte di stipendio.

tolto: L'aspettativa per infermita' puo' essere data anche di ufficio, su proposta del Consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

tolto: L'aspettativa per ragioni di famiglia puo' essere negata o revocata, sempre che cio' sia richiesto da motivi di servizio.

tolto: Gl'impiegati chiamati sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva, o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare.

tolto: Gl'impiegati chiamati sotto le armi per servizio temporaneo, sono considerati in congedo, purche' l'assenza dall'ufficio non duri oltre i quattro mesi; per il tempo eccedente i quattro mesi vengono collocati in aspettativa.

tolto: L'impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

tolto: In caso di guerra l'impiegato sotto le armi si considera ad ogni effetto come in congedo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-06-25;290~art10 · fonte del testo