Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. 59 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: II sottufficiale, collocato a riposo a venti anni di servizio, ha diritto ad una pensione pari alla meta' dell'assegno complessivo goduto durante l'ultimo anno di servizio.
tolto: La pensione aumenta di un cinquantesimo dell'assegno dell'ultimo anno per ciascun anno di servizio prestato oltre i venti. A trenta anni essa e' pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno di servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-06;683~art23 · fonte del testo
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