Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. 151 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Gli impieghi a cui il sottufficiale puo' aspirare secondo l'art. 18 sono i seguenti:
tolto: a) nelle Amministrazioni militari dipendenti:
tolto: 1° tutti quelli di applicato;
tolto: 2° tutti quelli di ufficiale d'ordine dei magazzini militari;
tolto: 3° tutti quelli di assistente del genio, custodi ed analoghi;
tolto: b) in tutte le Amministrazioni dello Stato e nelle ferrovie: un terzo dei posti d'ordine e di custodia attuali e futuri con stipendio iniziale non inferiore a lire 1500 annue.
tolto: I posti di cui alla lettera b) sono devoluti ai sotto ufficiali soltanto in mancanza di aspiranti tra gli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti. Nelle relative nomine i sottufficiali saranno intercalati nella misura di uno a due, alle stesse condizioni di carriera degli altri nominati.
tolto: Dei posti contemplati alla lettera b) una parte proporzionale spettera' ai sottufficiali della R. marina che abbiano diritto ad impiego civile; ed a questi sara' data la preferenza negli impieghi dell'Amministrazione della marina.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-07-06;683~art20 · fonte del testo
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