Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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5 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1887 al 16 dicembre 2009. 229 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: A datare dal 1.° gennaio 1863 gli stipendi dei Professori ordinari nelle Universita' governative saranno stabiliti come in appresso:
tolto: a) Ai Professori di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino, che contano 10 o piu' anni di servizio,L. 6,000; agli altri L. 5,000.
tolto: b) Ai Professori di Genova, Catania, Messina, Cagliari, Modena, Parma e Siena, L. 3,600 se contano 10 o piu' anni di servizio; agli altri L. 3,000.
tolto: Tali stipendi si accresceranno di un decimo ad ogni quinquennio di effettivo servizio nell'insegnamento, computando il quinquennio a cominciare dal 1.° gennaio 1863.
tolto: In ogni caso gli aumenti non potranno eccedere la somma di L. 8,000.
tolto: Coloro pero' che a detta epoca fruiranno gia' d'uno stipendio maggiore di quello sovra stabilito, saranno compensati della differenza con un assegnamento personale, il quale dovra' proporzionatamente ridursi in ragione dell'accrescersi dello stipendio normale, e cessera' ove ne sia conguagliato o superato per gli aumenti progressivi.
tolto: Sono abolite le propine ed ogni altro diritto che ne tenesse luogo per i Professori.
tolto: I Direttori di gabinetti laboratorii e cliniche, oltre allo stipendio normale nella qualita' di Professori, avranno uno speciale assegno che non potra' essere minore di L. 500, ne' maggiore di L. 1,000.
tolto: Il Regolamento stabilira' il ruolo organico di tali assegni.
tolto: Nulla pero' resta innovato per i Professori della facolta' teologica per quanto riguarda gli stipendi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1862-07-31;719~art2 · fonte del testo
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