Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 17 ottobre 1861 al 16 dicembre 2009. 110 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I bastimenti nazionali a vela, e gli esteri equiparati ai nazionali, ed i piroscafi addetti esclusivamente al rimorchio dei bastimenti, potranno andare esenti dalla tassa, di cui all'articolo primo, mediante il pagamento di una lira e cinquanta centesimi all'anno per tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno.

tolto: Questa tassa annuale non va soggetta ad alcuna diminuzione, qualunque sia il mese dell'anno in cui viene pagata, e pero' le tasse gia' pagate a tenore dell'articolo primo, non saranno computate in diminuzione della medesima.

tolto: Le navi di portata minore di 40 tonnellate pagheranno una sola tassa d'ancoraggio all'anno, qualunque sia il numero dei loro approdi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1861-07-17;267~art6 · fonte del testo