Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1865 al 16 dicembre 2009. 64 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La tassa proporzionale si applica alle iscrizioni e prenotazioni di ipoteche per somma determinata, anche se prese a modo di soppegno, in ragione di cent. 30 per ogni cento lire di somma iscritta; e si applica pure alle rinnovazioni ed ai subingressi o surrogazioni ipotecarie in ragione di centesimi 15 per ogni cento lire della somma cui si riferisce la rinnovazione od il subingresso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-05-06;593~art2 · fonte del testo
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