Art. 35
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 94 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le contravvenzioni alla presente legge si faranno risultare con processo verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Il processo verbale pero' non sara' compilato se i contravventori pagheranno immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo.
tolto: Allorquando gli atti, gli scritti o i registri non si potessero per qualsiasi causa unire al processo verbale, si fara' risultare di questa circostanza nel processo verbale medesimo, ed i giudici, occorrendo, dovranno valersi dei mezzi che offre la procedura per riconoscere i fatti costituenti la contravvenzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;586~art35 · fonte del testo
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