Art. 29
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 174 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Terminate le cause ed i procedimenti, si fara' il computo dei fogli di carta libera impiegati nelle cause e nei procedimenti accennati ai numeri 2 e 3 dell' articolo precedente, e trascorsi trenta giorni dalla data della sentenza o provvedimento, l'importare delle corrispondenti tasse dovra' pagarsi dalle parti avversarie e dagli imputati condannati nelle spese.
tolto: Allorche' il povero sia per sentenza, sia per transazione, verra' a conseguire una somma eccedente il sestuplo dei diritti di bollo e delle tasse di registro per gli atti fatti nel suo interesse, dovra' pagare le tasse di bollo per gli atti medesimi, quand' anche avesse ottenuto colla sentenza il compenso delle spese di causa.
tolto: Trattandosi di procedimenti in materia penale, le tasse di bollo, di cui al n.° 3 dell'art. 28, saranno comprese dai segretari o cancellieri nella nota delle altre spese ripetibili dei condannati.
tolto: Non ha luogo la ripetizione delle tasse di bollo nei casi di ingiunzioni emesse dagli agenti della pubblica amministrazione contro i contribuenti o debitori dello stato per crediti non eccedenti le lire 20.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;586~art29 · fonte del testo
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