Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1893
Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008. 248 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli impiegati civili e i militari i quali, all'atto in cui andra' in vigore la presente legge, si troveranno nelle condizioni prescritte dalle leggi precedenti per aver diritto al collocamento a riposo, conservano la facolta' di liquidare la pensione sulla media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio, purche' cessino dal servizio con lo stesso grado e stipendio che avevano alla promulgazione della presente legge.
tolto: Conservano lo stesso diritto coloro i quali saranno collocati a riposo d'autorita' o per ragioni di salute prima di aver compiuto un quinquennio nello stesso grado e con lo stesso stipendio che avevano alla promulgazione della presente legge.
tolto: La vedova e i figli minorenni dell'impiegato civile o del militare che sia morto nello stesso grado e collo stesso stipendio che aveva alla promulgazione della presente legge, conserveranno la facolta' di far liquidare la propria pensione sulla media degli stipendi percepiti dal defunto nell'ultimo triennio.
tolto: Gli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio effettivo d'autorita' durante i due anni e mezzo dopo la promulgazione della presente legge, avranno la pensione liquidata in base all'ultimo stipendio, purche' conservino lo stesso grado e stipendio che hanno alla data della presente legge.
tolto: Anche nel caso di promozione degli impiegati civili e dei militari di cui si parla nei capoversi precedenti, essi e i loro aventi diritto non potranno mai liquidare una pensione minore di quella che toccherebbe loro se cessassero dal servizio nel grado e collo stipendio uguali a quelli che avevano alla promulgazione della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1893-06-15;279~art16 · fonte del testo
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