Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008. 121 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario computabile agli effetti di aumentare la pensione o l'assegno gia' liquidato non puo' essere superiore ad otto anni, ed e' calcolato per la meta'.

tolto: Il tempo di servizio effettivo prestato in tempo di pace dall'ufficiale ascritto al servizio ausiliario sara' computato per intero, purche' abbia la durata almeno di sei mesi continuativi.

tolto: Lo stipendio medio che servira' di base alla liquidazione della pensione od assegno all'ufficiale che cessa dalla posizione ausiliaria per passare a riposo, sara' eguale allo stipendio medio che servi' di base alla liquidazione in occasione del suo passaggio dal servizio attivo all'ausiliario, tranne i casi nei quali per espressa disposizione di legge competa all'ufficiale la liquidazione sopra uno stipendio superiore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1893-06-15;279~art13 · fonte del testo