Entro il termine di cui nell'art. 97, il Governo del Re proporra' al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle opere pie delle provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale e consortile, o per provvedere alle pensioni degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi.

Testo vigente dal 22 luglio 1890

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art99 · fonte del testo