Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 72, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 novembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1890 al 28 novembre 2000. 135 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle congregazioni di carita' e delle altre istituzioni di un comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza e' determinata dall'ordine numerico:

tolto: 1° che abbia per piu' di cinque anni dimorato in un comune, senza notevoli interruzioni;

tolto: 2° ovvero che sia nato nel comune, senza riguardo alla legittimita' della nascita;

tolto: 3° ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia, ai termini del codice civile, domicilio nel comune.

tolto: Il domicilio di soccorso una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con lo acquisto del domicilio di soccorso in comune diverso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art72 · fonte del testo