[1]Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro piu' non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perche' siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.

[2]La trasformazione deve esser fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle provincie, nei comuni o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli art. 57, 58, 59, 60 e 61.

[3]Quando sieno trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 55.

Testo vigente dal 22 luglio 1890

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art70 · fonte del testo