Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procedera' alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che piu' si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:

  • a)concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicita' o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;
  • b)soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad una arte o mestiere;
  • c)sussidi per allattamento, naturale o artificiale;
  • d)sussidi all'infanzia ed all'adolescenza in generale, per incoraggiarne l'educazione morale e intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento;
  • e)soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;
  • f)sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessita', derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia;
  • g)concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.

Testo vigente dal 22 luglio 1890

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art55 · fonte del testo