Spetta alla congregazione di carita' di curare gli interessi dei poveri del comune e di assumerne la rappresentanza legale, cosi' innanzi all'autorita' amministrativa, come dinanzi all'autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 22 luglio 1890

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art7 · fonte del testo