[1]In ogni comune e' instituita una congregazione di carita' con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.

[2]Alla congregazione di carita' saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l'art. 832 del codice civile.

Testo vigente dal 22 luglio 1890

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art3 · fonte del testo